Testo
unico d.lgs 151/2001 e l. 53/2000 MALATTIA
DELLA FIGLIA O DEL FIGLIO (la nuova
disciplina, che sostituisce la precedente) ·

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Se la figlia o il figlio che si ammala ha meno di 3 anni,
ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza
retribuzione, per la durata della malattia, e comunque
fino al raggiungimento del terzo anno di vita. |

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Se la figlia o il figlio che si ammala ha un’età
compresa tra i 3 e fino al compimento degli 8 anni, ciascun genitore ha diritto
ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione,
per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno. | ·

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Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati, il congedo
deve essere utilizzato alternativamente. | Chi
sceglie di astenersi dal lavoro presenta al suo datore di lavoro una autocertificazione
da cui risulti che l’altro genitore non è in astensione dal lavoro negli
stessi giorni per il medesimo motivo. ·

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La malattia della figlia o del figlio deve risultare da
certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato. | La legge
prevede questa sola condizione. Sono,
quindi, da escludere controlli e obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità,
che sono stabilite solo per la malattia della lavoratrice e del lavoratore.

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Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti
ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie
sono interrotte. | 
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I periodi di congedo, pur non essendo retribuiti, danno
diritto a copertura previdenziale differenziata (a seconda
che si tratti di bambina o bambino fino a 3 anni o dai 3 agli 8 anni) e alla quasi
completa computabilità nell'anzianità di servizio.
La possibilità di usufruire di congedi per la malattia
del figlio è riconosciuta anche per il periodo di convalescenza dello stesso |
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