TRASFERIMENTO
MADRE LAVORATRICE
LA LEGGE
La legge vieta di trasferire la lavoratrice madre nel primo anno di vita
del bambino. In presenza della comunicazione prima della decorrenza dei
12 mesi, anche se il trasferimento ha effetto a conclusione di tale periodo
questo modo di procedere risulta contrario alla legge.
Infatti lart. 56 del D.lgs 151/2001 dice:
le lavoratrici
hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente
vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano
occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo
comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del
bambino
Inoltre sentenze in applicazione di questo articolo
hanno specificato che anche uneventuale comunicazione di trasferimento
non deve avvenire entro il termine di divieto. Viene così ritenuta
lesiva del benessere della lavoratrice madre, la preoccupazione che una
nuova situazione lavorativa (purtroppo mai favorevole) può generare.
Quindi il comportamento dellazienda è illegittimo, avendo
essa comunicato il trasferimento prima del compimento dellanno del
nascituro.
Purtroppo azioni come queste vengono poste in atto da molti datori di
lavoro per spingere le lavoratrici alle dimissioni e molto spesso questo
avviene oltre lanno di tutela, per cui è più difficile
far condannare lazienda. Se si è convinti però che
il trasferimento è mirato a punire la madre lavoratrice, è
necessario impugnare il trasferimento, come atto discriminatorio, davanti
al giudice.
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ESISTE INOLTRE ACCORDO AZIENDALE VALIDO PER INTESASANPAOLO
19-10-2012
Che prevede la non trasferibilità della madre fino al 3 anno di
vita del bambino.
e i titolari di legge 104 senza il loro consenso
Solo che la norma non è valida nel caso di chiusure aziendali (E'
ovvio però
che l'azienda deve collocare la madre nella filiale piu vicina)
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