B. Comunicazione dei
motivi
- Nel caso di trasferimento del lavoratore, il datore è
obbligato, ai sensi dell’art. 2103 c.c., a portare a conoscenza del lavoratore
le ragioni giustificative del trasferimento contestualmente alla comunicazione
dello stesso (Pret. Parma 16/3/99 (ord.), est. Ferraù, in D&L 1999,
581)
- Ove il lavoratore richieda la precisazione dei motivi del
trasferimento, l'inadeguatezza della relativa risposta da parte del datore di
lavoro dà luogo all'invalidità del trasferimento (Pret. Milano 24/1/95, est.
Curcio, in D&L 1995, 645. In senso conforme, v. Pret. Frosinone
2/10/96, est. Cianfrocca, in D&L 1997, 569)
- Ai fini dell'efficacia del trasferimento del lavoratore,
il datore di lavoro è tenuto a comunicare le ragioni del provvedimento – in
applicazione analogica dell'art. 2 L. 604/66 – non appena il lavoratore ne
faccia richiesta; l'estensione della norma non tocca invece il profilo formale
e restano pertanto assoggettate al principio della libertà di forma non solo
la comunicazione del trasferimento, ma anche la richiesta dei motivi e la
relativa evasione (Pret. Monza 30/4/96, est. Dani, in D&L 1997,
129)
- In caso di trasferimento del lavoratore, la successiva
comunicazione scritta dei motivi, se richiesta dall'interessato, deve avvenire
nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 2 L. 604/66, come
modificato dalla L. 108/90, pena l'inefficacia del provvedimento (Pret.
Milano, sez. Cassano d'Adda, 21/9/96, est. Litta Modignani, in D&L
1997, 126, nota CECCONI, Lo "stato dell'arte" sul trasferimento del
dipendente senza la tempestiva comunicazione dei motivi)
- In tema di trasferimento del lavoratore, nel caso di
ricorso depositato ex art. 700 c.p.c., l'onere posto a carico del datore di
lavoro di comunicare i motivi del trasferimento sorge allorquando vi sia una
esplicita richiesta del lavoratore volta a conoscere le ragioni che hanno
determinato il provvedimento di trasferimento. (Trib. Bologna 21/6/2002, Est.
Pugliese, in Lav. nella giur. 2003, 92)
- La tardività della comunicazione scritta dei motivi non
incide sull’efficacia del trasferimento (Pretura Nocera Inferiore 5/12/96,
est. Viva, in D&L 1997, 348)
- Nel caso di trasferimento del lavoratore, il datore di
lavoro non è obbligato né a disporre per iscritto il trasferimento né a
fornire le motivazioni al lavoratore su formale richiesta dello stesso (Pret.
Pisa 16/12/98, est. Nisticò, in D&L 1999, 571)
C. Disciplina
contrattuale
- Deve ritenersi illegittima per manifesta irragionevolezza
la clausola di un contratto collettivo che preveda quale criterio per
l'individuazione dei lavoratori da trasferire la maggior prossimità all'età
pensionabile con conseguente illegittimità del trasferimento del lavoratore
prescelto in applicazione di tale criterio (Pret. Milano 27/5/96, est. Curcio,
in D&L 1997, 131)
- Dalla clausola del CCNL di settore che, con riferimento
al trasferimento del lavoratore, impone al datore di lavoro di tener conto
dell'eventuale sussistenza di condizioni personali e di famiglia ostative al
trasferimento consegue l'obbligo per il datore di ascoltare preventivamente il
lavoratore da trasferire onde accertare la ricorrenza di condizioni personali
e familiari che sconsiglino il trasferimento, con la conseguenza che la
violazione di tale obbligo comporta l'illegittimità del trasferimento (Pret.
Torre Annunziata, sez. Sorrento, 31/10/95, est. Lauro, in D&L 1996,
698)
- Il trasferimento di un dipendente del Banco di Napoli con
venti anni di servizio non può avvenire se non a domanda, ai sensi dell'art.
23, terzo alinea, del Regolamento per il personale del Banco; la mancanza del
consenso del dipendente, che sia altresì padre di un ragazzo portatore di
handicap, costituisce ulteriore motivo di illegittimità del trasferimento, ai
sensi dell'art. 33 c. 5 L. 104/82 (Pret. Napoli 3/1/95, est. Vitiello, in
D&L 1995, 639)
D.
Casistica
- La c.d. "incompatibilità ambientale"-che può configurarsi anche quando il
conflitto insorga tra lavoratori appartenenti ad imprese diverse che operino
nella medesima unità produttiva-può legittimare il trasferimento del
dipendente ai sensi dell'art. 2103 c.c. solo qualora comporti apprezzabile
disorganizzazione del lavoro nell'unità produttiva stessa (nella specie il
giudice ha escluso che il contrasto tra un dipendente dell'impresa di pulizia
appaltatrice dei servizi presso una stazione FFSS ed il responsabile dei
controlli della società appaltante avesse effettive conseguenze oggettive
sull'organizzazione del lavoro). La mancata prestazione del dipendente presso
l'unità produttiva ove è stato illegittimamente trasferito, costituisce
legittima eccezione di inadempimento ed è pertanto illegittimo il conseguente
licenziamento per asserita assenza ingiustificata. (Corte d'Appello Firenze
4/3/2003, Pres. Bartolomei Est. Amato, in D&L 2003, 705)
- E' illegittimo il trasferimento del lavoratore ove
risulti che le mansioni da svolgere nel luogo di destinazione siano inferiori
alle ultime effettivamente svolte nel luogo di provenienza (Pret. Milano
18/10/94, est. Porcelli, in D&L 1995, 379)
- Non sussistono le esigenze tecnico organizzative che
legittimano il trasferimento del lavoratore, reintegrato in servizio al
termine di un periodo di CIG, qualora questi abbia manifestato la sua
disponibilità a diverse sistemazioni nell'unità produttiva da ultimo occupata
e quando nella nuova vi sia una situazione di profonda crisi con ricorso alla
CIGS e ai contratti di solidarietà (Pret. Milano 4/9/95, est. Vitali, in
D&L 1996, 154)
- È illegittimo il provvedimento di trasferimento del
lavoratore ad altra unità produttiva disposto contestualmente all’invito a
riprendere servizio dopo l’ordine giudiziale di reintegra, in ragione del
fatto che il sistema della tutela giudiziaria impone di ragionare come se il
fatto illegittimo (nella specie, il recesso) e la conseguente sanzione (nella
specie, l’ordine di reintegra) fossero istantanei (cosicché l’indagine circa
la sussistenza delle ragioni giustificatrici del trasferimento va condotta con
riferimento al momento del recesso stesso) (Trib. Milano 26/4/97, pres.
Gargiulo, est. Ruiz, in D&L 1997, 833)
- Non configura un'ipotesi di incompatibilità ambientale
che, ai sensi dell'art. 13 SL può legittimare il trasferimento del lavoratore,
la difficoltà nei rapporti con la rete commerciale e con la clientela, potendo
ciò, tutt'al più, giustificare un mutamento di mansioni del lavoratore (Pret.
Milano 15/10/94, est. Sala, in D&L 1995, 386, nota
SCORCELLI)
- E' legittimo, ex art. 2103 c.c., il trasferimento del
lavoratore disposto per incompatibilità aziendale, qualora tale
incompatibilità determini disorganizzazione e disfunzione nell'unità
produttiva, integranti un'obiettiva esigenza datoriale di modifica del luogo
di lavoro. (Cass. 12/12/2002, n. 17786, Pres. Sciarelli, Est. De Luca, in Foro
it. 2003, parte prima, 440)
- Il trasferimento del dipendente dovuto d incompatibilità
aziendale, trovando la sua causa nello stato di disorganizzazione e
disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche,
organizzative e produttive previste dall'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia
pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che
il relativo provvedimento datoriale non può essere dichiarato illegittimo per
inosservanza delle garanzie sostanziali e procedimentali di cui all'art. 7,
l.n. 300/70 (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva
escluso la configurabilità di una sanzione disciplinare in relazione al
trasferimento disposto a "scopo cautelativo" nei confronti di un funzionario
bancario, a seguito della instaurazione a carico di quest'ultimo di un
procedimento penale riguardante operazioni bancarie effettuate presso la
filiale da lui diretta). (Cass. 9/3/01, n. 3525, pres. Ghenghini, est.
D'Agostino, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 263)
- Nel caso in cui il datore di lavoro disponga di un "trasferimento
temporaneo" del dipendente a pochi giorni di distanza da un precedente
contenzioso con il medesimo dipendente e non fornisca neppure in giudizio
adeguata motivazione di detto trasferimento, il Giudice può ben evincere da
tali circostanze il carattere discriminatorio e punitivo del trasferimento
stesso e conseguentemente dichiararne la nullità ex artt. 1418 e 1345 c.c.
(nella specie il dipendente, addetto a lavori subacquei, si era rifiutato di
immergersi adducendo la mancanza di adeguate attrezzature, era stato per
questo motivo allontanato dal posto di lavoro e quindi trasferito). (Trib.
Agrigento 11/6/2002, ord., Pres. D'Angelo Est. Occhipinti, in D&L 2002,
712, con nota di Massimo Aragiusto, "Buona fede nell'esecuzione del contratto
di lavoro e nullità del licenziamento")
- Il divieto di trasferire, senza il suo consenso, il dipendente che assiste
con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato
previsto dal 5° comma-come modificato dall'art. 19 L. 8/3/2000 n. 53-dell'art.
33 L. 5/2/92 n. 104 presuppone che l'assistenza prestata dal lavoratore
trasferito sia non solo continuativa e sistematica, ma anche effettivamente
apprezzabile da parte del familiare portatore di handicap (nella fattispecie è
stata esclusa la ricorrenza di detti presupposti in considerazione del fatto
che il parente era ricoverato in una struttura che provvedeva autonomamente,
giorno e notte, ai bisogni fisici e sanitari di quest'ultimo). (Trib. Milano
20/5/2003, ord., Est. Mascarello, in D&L 2003, 700)
- L'invio in missione, costituendo una specie del genere trasferimento, può
essere disposto solo in presenza di apprezzabili ragioni
tecnico-organizzative, secondo quanto previsto dall'art. 13 SL. In ipotesi di
ordine di reintegrazione emesso in via d'urgenza, è illegittimo l'invio in
missione del dipendente con la motivazione che il suo posto di lavoro è stato,
nel frattempo, assegnato ad altri. (Trib. Milano 2/7/2002, Est. Mascarello, in
D&L 2002, 952, con nota di Davide Bonsignorio, "Missione e trasferimento:
differenze e loro corretto utilizzo")
- In ipotesi di contratto d'appalto è illegittimo il trasferimento del
dipendente dell'appaltatore disposto dal medesimo con l'esclusiva motivazione
di doversi conformare al non gradimento espresso dal committente, ai sensi
della relativa clausola contenuta nel contratto di appalto; tale clausola, non
riferendosi a fatti obiettivi, ma attenendo ad un giudizio soggettivo sulla
persona del lavoratore, è inidonea a reintegrare le ragioni tecniche,
organizzative e produttive che, ai sensi dell'art. 2103 c.c., devono
giustificare il trasferimento. (Trib. Milano 8/6/2002, ord., Pres. Ed est.
Curcio, in D&L 2002, 955)
E. Trasferimenti
collettivi
- Ai trasferimenti collettivi si applicano in via analogica
le disposizione di cui all’art. 2103 c.c. (Pret. Milano 8/11/96, est.
Atanasio, in D&L 1997, 332, n. Niccolai, Trasferimenti
collettivi e necessità delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive; in senso conf., v. Pret. Milano 14/11/96, est. Santosuosso, in
D&L 1997, 332)
- È illegittimo il trasferimento collettivo di lavoratori
ad altra nuova unità produttiva, per soppressione di quella di provenienza,
sulla sola base della generica affermazione di sinergie di mercato,
insufficiente a integrare le comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive previste dall’art. 2103 c.c. (Pret. Milano 2/12/96, est. Vitali, in
D&L 1997, 339)
- L'art. 27 L. 816/85, che sancisce il divieto di
trasferimento del lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive,
è applicabile anche ai trasferimenti collettivi, a meno che il datore di
lavoro non fornisca la prova dell'impossibilità di utilizzare il lavoratore,
negli uffici o nelle unità produttive rimaste, eventualmente anche
assegnandogli nuove mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte
(Pret. Parma 30/3/95, est. Farraù, in D&L 1995, 949, nota
SCORCELLI, Il trasferimento del lavoratore chiamato a ricoprire cariche
pubbliche elettive; in senso conforme, v. Trib. Parma 19/5/95, pres. Mari,
est. Sinisi, in D&L 1995, 950)
F. Questioni
processuali
- In caso di trasferimento del lavoratore, all'omessa risposta del datore di
lavoro entro sette giorni dalla ricezione della richiesta dei motivi consegue
l'invalidità del provvedimento, in applicazione analogica dell'art. 2, 2°
comma, L. 15/7/66 n. 604, così come modificata dalla L. 11/5/90 n. 108. (Trib.
Milano 8/3/2004, ord., Pres. ed est. Ianniello, in D&L 2004, 459)
- In mancanza di prova da parte dell’imprenditore della
sussistenza delle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive che
giustifichino lo spostamento del personale, l’irreparabilità del pregiudizio,
di cui all’art. 700 c.p.c., consiste nella lesione del diritto del lavoratore
a prestare l’attività lavorativa presso la sede di lavoro alla quale è stato
assegnato, in considerazione della possibilità di coltivare e approfondire
quelle relazioni e quegli interessi familiari e personali che verrebbero
seriamente limitati o addirittura impediti dallo svolgimento altrove
dell’attività lavorativa (Pret. Milano 8/11/96, est. Atanasio, in
D&L 1997, 332, n. Niccolai, Trasferimenti collettivi e necessità
delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; in senso
conf. v. Pret. Milano 14/11/96, est. Santosuosso, in D&L 1997, 332;
Pret. Milano 2/12/96, est. Vitali, in D&L 1997, 339)
- I disagi naturalmente connessi al mutamento della sede di
lavoro, implicante l'allontanamento dell'ambiente ove il lavoratore esprimeva
la sua personalità, incidendo sulla sua vita di relazione in modo non sempre
risarcibile in termini monetari, producono un pregiudizio imminente ed
irreparabile quasi in re ipsa (Trib. Agrigento 28/3/01, est. Redaviv, in
Lavoro giur. 2001, pag. 778, con nota di Menegatti, I provvedimenti d'urgenza
nel processo del lavoro: limiti, contenuto e presupposti)
- In caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora,
necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.,
quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla
vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (Trib. Roma 26
gennaio 2000 (ord.), est. Miglio, in D&L 2000, 400)
- È ammissibile il ricorso alla procedura d'urgenza per
impugnare un provvedimento di trasferimento, potendo individuarsi il
pregiudizio imminente e irreparabile, laddove il trasferimento assuma il
valore di sanzione disciplinare, nella lesione della dignità del lavoratore
(Trib. Pordenone 21/10/00 (ord.), est. Costa, in Lavoro giur. 2001, pag. 363,
con nota di Piovesana, Demansionamento e trasferimento con tutela
d'urgenza)
- Nel caso di trasferimento sussiste il periculum in
mora, che legittima il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., quando,
dalla lesione dei diritti del lavoratore, e dal disagio organizzativo
personale e familiare che segue il trasferimento, derivi al lavoratore un
danno non patrimoniale e sicuramente non suscettibile di risarcimento per
equivalente (Pret. Nuoro 27/9/96, est. Passerini, in D&L 1998,
130)
- Nel caso di trasferimento del lavoratore, è esperibile il
procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.; in tal caso, ai fini della
configurabilità del periculum in mora previsto da tale norma deve attribuirsi
rilevanza decisiva alla necessità di evitare che, nelle more del giudizio di
merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti
della persona connessi alla posizione sociale e familiare acquisita dal
lavoratore nel luogo di lavoro (Pret. Parma 16/3/99 (ord.), est. Ferraù, in
D&L 1999, 581)
- Nel caso di trasferimento del lavoratore è esperibile il
procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.; in tale caso è idonea a configurare
il periculum in mora previsto da tale norma l’impossibilità per il lavoratore
di far valere i suoi diritti in via ordinaria derivante dalla ristrettezza
temporale tra la data di adozione del provvedimento e quella dell’attuazione
del medesimo (Pret. Campobasso 14/1/99 (ord.), est. Valle, in D&L
1999, 579)
- La prorogatio della competenza per territorio ex
art. 413, 3° comma, c.p.c. si applica solo al caso di trasferimento d’azienda
e non a quello di trasferimento del singolo lavoratore, essendo in tale
ipotesi competente per territorio il giudice del luogo in cui è sorto il
rapporto di lavoro o quello in cui ha sede l’azienda o una sua dipendenza alla
quale lo stesso è addetto (art. 413, 2° comma, c.p.c.) (Pret. Milano 26/9/97,
est. Muntoni, in D&L 1998, 221)
G. Condotta
antisindacale
- L’adozione di un provvedimento di trasferimento senza
l’osservanza dell’informazione preventiva prevista dal Ccnl di categoria e
l’impossibilità per il sindacato di esercitare il diritto di richiedere un
incontro per esame, concreta un comportamento antisindacale ex art. 28 SL, in
considerazione della lesione del diritto di informazione del sindacato,
strumentale rispetto alla piena applicazione dell’attività e dell’immagine
dell’organizzazione nei confronti dei lavoratori rappresentati, a prescindere
dall’elemento soggettivo (Pret. Campobasso 8/10/98, est. Petti, in
D&L 1998, 909, con nota redazionale)
H. Trasferimento del
dirigente sindacale
- L'applicabilità della speciale norma di protezione prevista dall'art. 22
SL in ipotesi di trasferimento di rappresentante sindacale non può ritenersi
limitata al solo trasferimento individuale; onde evitare l'elusione della
norma occorre distinguere tra trasferimento plurimo e trasferimento
collettivo: soltanto in quest'ultimo caso infatti, riguardante l'intera unità
produttiva della quale fa parte il lavoratore protetto, restano salvi gli
interessi sindacali tutelati dalla norma, che quindi non ha motivo di essere
invocata. (Trib. Milano 28/11/2001, Est. Frattin, in D&L 2002, 339, con
nota di Fredi Mazzone, "Trasferimento di rappresentante sindacale e nozione di
unità produttiva")
- Costituisce condotta antisindacale il trasferimento, senza preventivo
nullaosta ex art. 22 SL, di un componente di una Rsu al quale, ancorchè
formalmente decaduto dalla sua funzione, l'azienda di fatto conceda i permessi
sindacali e riconosca il ruolo di interlocutore sindacale, così
sostanzialmente prorogando le funzioni dello stesso oltre la durata del suo
mandato. (Trib. Milano 28/1/2004, Est. Frattin, in D&L 2004, 308, con nota
di Giuseppe Cordedda, "Tutela sindacale in materia di trasferimenti e
principio di effettività")
- In ipotesi di trasferimento di rappresentante sindacale, l'individuazione
dell'originaria unità produttiva, ai fini dell'applicazione dell'art. 22 SL, è
da compiere con riferimento non soltanto alla settorialità del servizio
espletato, ma anche alla sua effettiva autonomia gestionale e a elementi
quantitativi, sia in assoluto sia in proporzione a quelli propri del contesto
aziendale circostante. (Nella fattispecie il trasferimento di 4 lavoratori,
che pure svolgevano un particolare tipo di attività, su oltre 180 addetti
presenti nello stesso contesto spaziale, non è stato considerato trasferimento
di unità produttiva di appartenenza del rappresentante sindacale, con
conseguente nullità del trasferimento medesimo, in assenza del previo nulla
osta sindacale). (Trib. Milano 28/11/2001, Est. Frattin, in D&L 2002, 339,
con nota di Fredi Mazzone, "Trasferimento di rappresentante sindacale e
nozione di unità produttiva")
- Costituisce comportamento antisindacale il trasferimento
del dipendente dirigente della Rsu, disposto dal datore di lavoro senza il
preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale (Trib. Milano 21 ottobre
1999 (decr.), est. Negri della Torre, in D&L 2000, 119; in senso conforme,
v. Pret. Milano 20/9/95, est. Chiavassa, in D&L 1996, 102)
- Nel caso di trasferimento di dipendente del Ministero
delle Finanze dirigente di Rsa, l’inadeguatezza della risposta del datore di
lavoro alla richiesta del lavoratore di indicazione dei motivi e la mancanza
del nulla osta sindacale comporta l’illegittimità del trasferimento sotto il
duplice profilo della violazione del disposto dell’art. 2103 c.c. nonché degli
artt. 22 SL e 40 DPR 8/5/87 n. 266 (Pret. Campobasso 14/1/99 (ord.), est.
Valle, in D&L 1999, 579)
- In caso di trasferimento di un dirigente sindacale
operante nel comparto Regioni e Autonomie locali, il preventivo nulla osta
sindacale è necessario, ai sensi dell’art. 19 DPR 3/8/90 n. 333, solo in caso
di spostamento del dirigente di un’unità produttiva ubicata in un diverso
comune o in una diversa circoscrizione, e non in tutti i casi di trasferimento
da un’unità produttiva all’altra, non rilevando in tale ipotesi la nozione di
trasferimento di cui all’art. 22 SL. (Pret. Agrigento 4/5/99 (decr.), est.
Occhipinti, in D&L 1999, 815)
- Costituisce condotta antisindacale il trasferimento del
pubblico impiegato, che riveste la carica di dirigente di Rsa, nel caso in cui
detto trasferimento sia stato attuato nonostante il diniego del nulla osta ex
art. 22 SL da parte dell'organizzazione sindacale di appartenenza, ancorché il
mutamento della sede di lavoro sia connesso alla promozione del lavoratore a
seguito di concorso interno, sempre che nella sede di provenienza non vi
fossero posti vacanti presupponenti la qualifica superiore acquisita per mezzo
della promozione (Trib. Bolzano 22 marzo 2000 (decr.), est. Bonelli, in
D&L 2000, 325, n. Laratta, Trasferimento di impiegato pubblico e nulla
osta sindacale ex art. 22 SL)
- In caso di trasferimento di dirigente di Rsa disposto in
mancanza del nullaosta sindacale previsto dall’art. 22 SL, la legittimazione
attiva all’impugnazione del provvedimento spetta esclusivamente
all’associazione sindacale di appartenenza e non anche al dirigente trasferito
(Trib. Campobasso 12/6/99 (ord.), est. Valle, in D&L 1999, 870)
I. Pubblico
impiego