LE GUIDE
DI FABI NOTIZIE:
NORMATIVA GRUPPO INTESASANPAOLO aggiornata con il protocollo occupazione e produttivita'
del 29 ottobre 2012 integrato con le
previsioni contrattuali e la regolamentazione aziendale
Il protocollo è un accordo stipulato il 19 ottobre
2012 che regola aspetti fondamentali per i dipendenti del Gruppo Intesasanpaolo: assunzioni, trattamenti economici,
orario di lavoro. Si applica a tutte le aziende che adottano il CCNL Credito facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, perimetro Italia. Il cuore del Protocollo che
scade il 31 dicembre 2015 è formato da tre
capitoli fondamentali
a) Ferie
b) Ex Festività
c) Lavoro
straordinario
d) Riduzione di
orario – Sospensione dell’attività
e) Mobilità professionale
f) Inquadramenti
g) Indennità
h) Elasticità di orario/Spostamento
di orario/Intervallo meridiano
h1) Permessi/aspettative
i) Part-time
l) Assegno per familiari portatori di Handicap
m) Mobilità
n) Indennità di pendolarismo
3. OCCUPAZIONE E
PRODUTTIVITÀ
o) Orario di sportello
p) Occupazione
Questo capitolo ricomprende la normativa prevista per favorire “il miglioramento della produttività e il recupero della competitività” muovendosi nell’ambito degli artt. 5 e 18 del CCNL e prevede i seguenti interventi:
a) Ferie: a partire dall’anno in corso (2012) e fino al 2015, le ferie
arretrate e di spettanza di ogni anno dovranno essere
fruite entro l’anno di competenza. Le eventuali ferie in arretrato dovranno
essere pianificate e usufruite entro la fine del 2013.
In relazione a ciò, la pianificazione annuale delle
ferie e dei permessi per ex festività dovrà essere effettuata da ciascun
collega secondo le disposizioni operative presenti nell’intranet, nel rispetto
del termine fissato annualmente dall’Azienda. La fruizione
dei permessi ex festività dovrà essere programmata prima della fruizione delle
ferie.
Il piano ferie dovrà essere
successivamente convalidato da parte del Responsabile dell’Unità Organizzativa
a cui, in seguito, viene demandata la verifica costante del puntuale rispetto
dei piani da parte di tutti i dipendenti assegnati alla struttura.
Nella predisposizione
della pianificazione di ferie e permessi ex festività, nei limiti delle
esigenze di servizio, dovrà essere data la
precedenza al personale disabile di cui alla Legge n. 68/99; per il
restante personale si terrà conto delle richieste degli interessati in rapporto
alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.
Qualsiasi eventuale variazione nella fruizione potrà essere apportata solo previa autorizzazione
del Responsabile e dovrà essere limitata solo a casi eccezionali e a comprovate
ragioni di carattere personale/familiare.
a partire dall’anno in
corso e fino al 2015 i permessi ex festività non saranno monetizzabili e
andranno fruiti, prima delle ferie, entro l’anno di riferimento. Per l’anno
2012 potranno essere fruiti entro il mese di marzo 2013.
Per finanziare il neo costituito Fondo nazionale per il sostegno
dell’occupazione nel settore del credito, come stabilito dall’art.12 dell’Accordo di rinnovo 19 gennaio 2012, a far tempo dal 1° gennaio 2012 e per un periodo sperimentale di cinque anni, a
ciascun dipendente appartenente alla categoria dei Quadri direttivi e dei
Dirigenti ovvero appartenente alle Aree professionali con articolazione di
orario di lavoro in 36 ore settimanali, verrà
decurtata una giornata di permesso ex festività.
I permessi ex festività possono, oltre che essere fruiti a giornate intere,
essere goduti anche a mezze giornate, in questo caso non viene
erogato il buono pasto.
Nelle giornate semifestive (14 agosto: vigilia di ferragosto, 24 dicembre: vigilia di
Natale, 31 dicembre: ultimo giorno dell’anno, nonché,
presso ciascun Comune, la ricorrenza del Santo Patrono, e la vigilia di Pasqua
per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in
giornata di sabato), l’utilizzo del permesso
ex festività è computato a giornata intera.
Limitazione dello
straordinario/prestazione aggiuntiva da effettuarsi
solo con “specifica autorizzazione”.
La prestazione aggiuntiva
è quella assicurata dal lavoratore in aggiunta alla
prestazione giornaliera PREVISTA (non
costituiscono, quindi, prestazione aggiuntiva né la prestazione resa prima
dell’inizio dell’orario di lavoro, né quella eventualmente resa in luogo dell’intervallo).
La circolare
aziendale prevede che tutte le Unità Organizzative eviteranno di richiedere
prestazioni oltre il normale orario di lavoro, fatte salve ovviamente le
maggiori prestazioni aventi carattere di urgenza e di
non differibilità, che dovranno essere
preventivamente autorizzate dal Responsabile della Unità Organizzativa e sottoposte dallo stesso, tramite gli
strumenti di posta elettronica, all’assenso della funzione Personale competente
per ambito organizzativo.
Eventuali prestazioni
oltre il normale orario di lavoro riconducibili a piani e/o programmi di
sviluppo e realizzazione di specifici progetti
dovranno ottenere preventiva autorizzazione da parte della citata funzione
Personale.
Pur al ricorrere di dette
situazioni, la prestazione aggiuntiva non può, comunque,
superare le 2 ore giornaliere e le 10 ore settimanali. A tale riguardo si
precisa che l’unità di misura della prestazione aggiuntiva che può essere
autorizzata dal Responsabile è pari ad almeno 15 minuti e multipli.
- banca delle ore, fino al limite individualmente prescelto,
- prestazioni straordinarie.
In base alle vigenti
disposizioni contrattuali:
-
- dalla 51° alla
100° ora
di prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro, i colleghi appartenenti
alle Aree professionali possono scegliere se imputare tutto o parte delle ore
aggiuntive dalla 51° alla 100° in banca delle ore per fruirne in forma
specifica o chiederne la liquidazione come prestazione di lavoro straordinario,
fermo restando che il mancato esercizio dell’opzione vale come consenso a che
tutte le prestazioni lavorative aggiuntive dalla 51° alla 100° ora siano
liquidate come lavoro straordinario.
L’ opzione,
effettuata all’atto dell’assunzione, si intende confermata di anno in anno
salvo nuova comunicazione da effettuarsi entro il 30 novembre dell’anno
precedente quello di riferimento, tramite l’apposita applicazione disponibile
in INTESAP>Employee-Self Service>Riepilogo.
- dalla 101° ora le prestazioni
aggiuntive rese saranno liquidate con il compenso stabilito contrattualmente
per il lavoro straordinario.
Il recupero delle prestazioni aggiuntive accumulate nella banca
delle ore dovrà avvenire per un minimo di 15 minuti e multipli di 15 minuti.
Salvo diversa indicazione scritta da parte del lavoratore, le
prestazioni aggiuntive rese:
-
nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì nei
casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato),
-
nelle giornate destinate al riposo settimanale
(domenica o altro giorno prestabilito),
-
nei giorni festivi infrasettimanali,
-
nelle giornate semifestive,
-
di notte (fra le ore 22 e le ore 6)
per le quali il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro stabilisce una paga oraria con maggiorazione
superiore al 25% e/o correlati periodi orari di riposo, saranno automaticamente
retribuite e non saranno accreditate in banca delle ore.
Modalità di fruizione della banca
delle ore
La fruizione
delle ore riversate in banca delle ore deve avvenire per un minimo di 15 minuti
e multipli di 15 minuti.
Le ore
riversata in banca delle ore:
-
di 15 ore e 30 minuti di riduzione orario, devono
essere fruite entro 24 mesi dall’accredito. Superato tale termine l’azienda provvederà a cancellare i residui non fruiti.
-
a fronte di prestazioni oltre il normale orario di
lavoro, devono essere fruite entro 30 mesi dalla fine del mese in cui ciascuna
prestazione aggiuntiva è stata fornita.
In
ordine ai criteri e alle modalità di fruizione delle ore maturate in banca
delle ore precisiamo che:
–
nei primi 6 mesi dal loro accredito in banca ore, il
recupero deve essere concordato con il Responsabile della Unità;
–
dal 7° al 24° mese, il collega potrà usufruirne
dando un preavviso di:
ü
1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
ü
5 giorni lavorativi, per il caso di recupero di 1
o 2 giorni;
ü
10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.
–
nei successivi 6 mesi, l’Azienda fisserà il
recupero, previo accordo con il collega, delle ore relative a prestazioni
aggiuntive al normale orario di lavoro confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo, l’Azienda provvederà ad indicare, entro il medesimo
termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.
Tenuto conto che il recupero delle ore
riversate in banca delle ore può avvenire anche tramite una riduzione della
prestazione giornaliera previa richiesta e autorizzazione del Responsabile della Unità Organizzativa, al collega può essere concessa la
fruizione anticipata di banca delle ore fino ad un limite massimo di 15 ore
all’anno.
Il personale interessato
potrà costantemente verificare, avvalendosi della procedura il
quantitativo di ore mensili confluite in banca delle ore, al netto delle
ore fruite e di quelle ancora da recuperare, con indicazione del termine entro
cui effettuare il recupero.
La prestazione lavorativa
dei Quadri direttivi va resa, di massima, in correlazione temporale con
l’orario normale del personale inquadrato nella 3^ Area professionale della Unità Organizzativa, con le caratteristiche di
flessibilità temporale proprie della categoria e i criteri di autogestione
individuale che tengano conto delle esigenze operative.
I colleghi a tempo parziale sono tenuti al rispetto
dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale contrattualmente definito sul
piano individuale.
Nell’accordo 29 ottobre 2012 viene prevista la possibilità di ricorrere all’orario multiperiodale (art. 99 CCNL 8 dicembre 2007), che consente
di poter superare in determinati periodi l’orario settimanale (le 37 ore e 30
minuti), e prevede prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno La
retribuzione rimane invariata e calcolata sull’orario normale. In ogni caso
l’orario multiperiodale può essere adottato per un
numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente della
banca. (Comitato di consultazione) (con limite massimo di 48
ore settimanali e 9,30 giornaliere e minimo di 25 ore settimanali e 5
giornaliere. L’orario di maggior lavoro non può superare i 4 mesi ed
esclude il ricorso allo straordinario)
d) Riduzione di orario – Sospensione dell’attività
A decorrere
dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 a ciascun collega con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato - compresi gli apprendisti-, sarà
applicata una riduzione dell’orario di lavoro, pari complessivamente a:
ü
4 giornate per il personale appartenente alle
Aree professionali o al 1°/2° livello retributivo dei Quadri direttivi;
ü
5 giornate per il personale appartenente al 3°/4°
livello retributivo dei Quadri direttivi;
ü
6 giornate per il personale appartenente alla categoria dei Dirigenti,
Ferma
restando la facoltà di scegliere quando usufruirne nel triennio, ivi compresa
la possibilità di utilizzarle interamente nel corso del 2013, dovranno essere comunque garantite almeno 2 giornate di riduzione di orario
nell’anno 2013. Per gli anni successivi ove non si sia dato corso alla
riduzione integrale negli anni 2013 o 2014, la riduzione dovrà essere
programmata e garantita nella misura di almeno:
ü
1 giorno per l’anno 2014 e 1 giorno per l’anno
2015 dai colleghi inquadrati tra le Aree professionali o al 1°/2° livello
retributivo dei Quadri direttivi;
ü
2 giorni per l’anno 2014 e 1 giorno per l’anno
2015 dai colleghi appartenenti al 3°/4° livello retributivo alla categoria dei
Quadri direttivi;
ü
2 giorni per l’anno 2014 e 2 giorni per l’anno
2015 dai colleghi appartenenti alla categoria dei Dirigenti.
I colleghi assunti ovvero
cessati nel periodo 2013-2015 dovranno dar corso alla riduzione di orario per le quantità giornaliere complessivamente
previste per l’intero triennio..
Le riduzioni d’orario
dovranno essere:
-
programmate nel piano ferie;
-
fruite a giornata intera.
Nel caso di colleghi a
tempo parziale misto la riduzione sarà effettuata per il numero di ore contrattualmente previsto per la giornata in cui vi
si darà corso.
Per la determinazione del
numero complessivo delle giornate di riduzione di orario
dovute sarà preso a riferimento -per l’intero triennio o comunque per il minor
periodo di interesse - l’inquadramento del collega alla data del 31 dicembre
2012, per i colleghi assunti successivamente, l’inquadramento all’atto
dell’assunzione.
A carico del Fondo di solidarietà per il sostegno del
reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale delle aziende di credito, i colleghi potranno
fruire del contributo pari al 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe loro spettata per le giornate non lavorate, con
versamento altresì della contribuzione correlata utile per il conseguimento del
diritto alla pensione.
Si riprende e riconferma qui la normativa dell’accordo 29 luglio 2011 punto 12 che prevede la possibilità di attribuire mansioni inferiori in deroga all’art 2103 del c.c. nei casi di mobilità derivante:
· da chiusura e/o cessazione totale o parziale di attività ovvero significativa riduzione della attività oppure in caso di chiusure e/o accorpamenti di filiali e con l’obiettivo di mantenere i lavoratori coinvolti in servizio negli ambiti territoriali più favorevoli agli stessi.
· Sarà invece possibile procedere al trasferimento, su richiesta del lavoratore, al di fuori di tali ambiti territoriale con lo scopo di garantire le mansioni equivalenti.
In questo capitolo si riprendono e si regolano le norme derivanti dalla trattativa di secondo livello.
I colleghi che al 31/12/11, a condizione di avere valutazione professionale positiva, era inserito in un percorso previsto dall’accordo del 29/1/09 sugli inquadramenti, si vedrà riconosciuto il passaggio (di grado o economico) con un differimento di 18 mesi rispetto alla data prevista.
In particolare, bisogna distinguere due fattispecie:
a) caso delle Aree professionali (ovvero passaggio che non comporta l’inserimento nella categoria dei QD): l’interessato consegue l’inquadramento nel livello in corso di maturazione alla data del 30/6/12.
b) caso dei Quadri Direttivi (ovvero passaggio alla categoria dei QD o inserimento in uno dei livelli della categoria stessa): l’interessato consegue il trattamento economico equivalente all’inquadramento nel livello in corso di maturazione alla data del 30/6/12.
Il trattamento economico equivalente sarà riconosciuto sotto forma di assegno ad personam assorbibile in caso di promozione.
Il motivo principale per i quadri direttivi la promozione è sostituita dall’assegno ad personam sta nel fatto che nel nostro Gruppo, anche per effetto degli accordi sugli inquadramenti stipulati negli anni scorsi, vi è già un numero di QD intorno al 40% dei dipendenti, percentuale sensibilmente più elevata della media di settore.
Va evidenziato però che lo scambio tra
inquadramento e trattamento economico equivalente avvantaggia
il lavoratore in termini di straordinari non previsti per i QD.
Rimandando alla policy
aziendale per le modalità di passaggio nei casi di
interruzioni/adibizioni ad altro ruolo, si ritiene
opportuno evidenziare quanto segue:
nel caso in cui un lavoratore inserito in un
ruolo al 31 dicembre 2011, abbia interrotto il percorso nel periodo 1 gennaio –
30 giugno 2012 per inserimento in altra mansione (normata
o non normata con percorso) tornando al medesimo
incarico di provenienza entro 5 mesi, verrà interamente riconosciuta
l’anzianità maturata nel ruolo di provenienza ai fini dell’inquadramento
superiore o del corrispettivo superiore trattamento economico. Nel caso di interruzione del percorso professionale normato, sempre nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 2012, e adibizione ad altro ruolo normato
dall’accordo 29 gennaio 2009 al dipendente verrà integralmente computato il
periodo
svolto nel ruolo di provenienza, ai fini del
conseguimento dell’eventuale inquadramento o trattamento economico superiore
già previsto dall’accordo per lo step del nuovo
percorso;
Si evidenzia inoltre che solo
l’interruzione del percorso o l’adibizione temporanea
da ruolo normato a ruolo NON normato,
effettuati a far tempo dal 1 luglio 2012, determinano
l’uscita dal percorso professionale in cui il dipendente è inserito e quindi il
mancato riconoscimento dello scatto in maturazione;
In caso di passaggio dopo il 1 luglio 2012
da ruolo normato ad altro ruolo previsto
nell’’accordo 29 gennaio 2009 sarà garantito il riconoscimento
dell’inquadramento/trattamento economico superiore previsto per lo step del NUOVO percorso.
Per le figure professionali la cui promozione era collegata ai numeri di addetti coordinati (p.es.
direttori) non essendo legate al percorso ma ai numeri di dipendenti gestiti,
saranno soggette alle sole previsioni CCNL.
In caso di attribuzione
dell’incarico di Direttore di Filiale
valgono le disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
vigenti che riconoscono i seguenti gradi minimi:
N. addetti complessivo |
Inquadramento
del Direttore di Filiale |
fino a 6 |
Quadro
direttivo 1° liv. retr. |
7 |
Quadro direttivo 2° liv. retr. |
da 8 a 9 |
Quadro direttivo 3° liv. retr. |
da 10 in poi |
Quadro direttivo 4° liv. retr. |
L’inquadramento superiore nell’ambito
della categoria dei Quadri direttivi ha decorrenza ed effetto dal primo giorno
del sesto mese successivo alla data di attribuzione
dell’incarico medesimo, fermo restando il pagamento dell’indennità di grado
superiore per il periodo di 5 mesi.
Ai fine della determinazione
dell’inquadramento del Responsabile, il numero complessivo degli addetti
assegnati/coordinati è calcolato sulla base dell’organico prevalente nei
cinque mesi considerati ai fini della maturazione dell’inquadramento superiore:
-
computando:
-
il Responsabile stesso,
-
il personale assunto con contratto di apprendistato,
-
il personale assente per congedo di maternità/paternità o per congedo parentale (anche in caso di adozione/affidamento),
-
integralmente il personale con contratto a tempo parziale;
-
non computando
-
il personale appartenente alla 1^ Area professionale e al 1° livello
retributivo della 2^ Area professionale,
-
il personale assunto con contratto di lavoro a termine (tempo determinato o
di inserimento) e, comunque, il sostituto di lavoratore assente per congedo di
maternità/paternità o per congedo parentale (anche in
caso di adozione/affidamento).
E’ previsto il
riconoscimento dell’inquadramento superiore:
-
dal 1° giorno del mese in cui matura il diritto, nel caso in cui la data di
maturazione si collochi entro i primi quindici giorni del mese;
-
dal 1° giorno del mese successivo a quello nel corso del quale si completa
il periodo di maturazione, nel caso in cui la data di maturazione si collochi
dopo il giorno quindici del mese.
Resta il riconoscimento del trattamento economico del capufficio, ma
posticipato di 4 anni passa da 28 a 32.
Ricordiamo che spetta al personale inquadrato nella 3ª area che maturerà,
appunto, 32 anni di servizio (a partire dal 3° livello della 2ª area), con
giudizio professionale non “negativo” nell’ultimo anno. A questi viene attribuito il trattamento economico CCNL
corrispondente al 4° livello della 3ª area (ex capufficio).
Per il prossimo accordo sugli inquadramenti
anche alla luce dell’operato della Commissione
nazionale di studio sull’inquadramento del personale prevista a livello
nazionale, Azienda e OO.SS si incontreranno nel 2°
trimestre del 2014 per valutare la nuova disciplina riguardante lo sviluppo professionale.
g) Indennità
Indennità
di rischio
L’indennità di rischio spetta al
collega incaricato del servizio di cassa
ed è attribuita, nelle misure mensili stabilite tempo per tempo dal CCNL
vigente, per le singole diverse fattispecie:
Ø
in misura pari al 50% nel caso
di svolgimento di mansioni che ne comportano l’attribuzione fino a sette giorni di effettivo
servizio prestato nel mese;
Ø
in misura intera nel caso di
svolgimento delle mansioni che ne comportano l’attribuzione per più di sette giorni di effettivo
servizio prestato nell’ambito del mese.
Ai fini
dell’erogazione dell’indennità di rischio tutti i
Punti Operativi aziendali sono considerati piazze di 1ª categoria. Al Personale
adibito allo sportello con mansioni di introito ed
esborso valori presso le Filiali con apertura al pubblico di 6 ore e 30 minuti,
fermo restando il diritto alla maggiorazione prevista dall’Allegato 5 al
C.C.N.L. 08.12.2007, rinnovato con Accordo 19.01.2012 nella misura del 14%
dell’indennità stessa, è riconosciuta una “maggiorazione aziendale indennità di
rischio” pari a lordi € 16,00 mensili fissi.
Anche detta
voce sarà erogata secondo i criteri sopra esposti.
Come attribuire l’indennità
Le
segnalazioni per l’attribuzione dell’indennità di cui sopra devono essere effettuate a cura del personale autorizzato, mediante
l’inserimento dei dati previste nella procedura aziendale secondo le istruzioni
operative riportate nel manuale.
Tutte le altre indennità (direzione, ruolo
chiave, centralino, Monte Pegni) rimangono in vigore.
Sono
confermate le indennità di direzione (90 - 100 -170 - 190 euro in base alla
dimensione della filiale) che le indennità di ruolo chiave (€ 3.000 per filiali
da 21 a 40 addetti; € 6.000 da 41 a 70; € 9.000 oltre 70).
h) Elaticità di orario/Spostamento di orario/Intervallo meridiano
Continuerà a trovare applicazione,
salvo successiva revoca, a favore di tutti i colleghi appartenenti alle Aree
professionali, un’elasticità di orario in entrata,
intesa quale possibilità di posticipare l’ingresso, fino a 30 minuti, rispetto all’inizio dell’orario di lavoro fissato
per l’unità organizzativa di appartenenza con correlato recupero da parte
dell’interessato o alla fine della stessa giornata lavorativa ovvero in altre
giornate lavorative dello stesso mese di riferimento (ad es. in caso di orario
di lavoro previsto tra le 8.25 e le 16.55 il lavoratore può iniziare la
prestazione lavorativa, anche quotidianamente, in una fascia oraria compresa
tra le 8.25 e le 8.55, mentre il termine della prestazione giornaliera non
potrà essere comunque anticipata rispetto alle ore 16.55).
Ad esclusione dei colleghi con spostamento di orario,
il collega può chiedere al Responsabile dell’unità organizzativa di
appartenenza l’estensione della predetta
elasticità a 45 minuti giornalieri.
L’elasticità di orario viene concessa compatibilmente con le esigenze
organizzative e produttive.
L’elasticità di orario
non compete ai colleghi:
-
in turni,
-
con orario al di fuori dell’orario standard.
Laddove occorresse revocare -a fronte
di sopraggiunte diverse esigenze tecniche, organizzative e produttive
aziendali- la concessione dell’elasticità attribuita in precedenza, il
Responsabile della Unità Organizzativa dovrà
comunicare all’interessato il relativo provvedimento con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.
Il collega che ha fruito, in
ingresso, del posticipo di orario fino al massimo di
30/45 minuti deve prolungare il termine del suo orario di lavoro o nella stessa
giornata lavorativa o in altre giornate dello stesso mese, comunque in modo da
non superare 9 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro, fermo restando che detto
recupero non può essere effettuato
contraendo l’orario di intervallo.
Ove l’interessato non effettui, per qualsivoglia ragione, il recupero entro i
termini predetti, detta mancata prestazione verrà in via automatica e secondo
le modalità previste addebitata a “banca
delle ore” o, in caso di mancato credito in banca delle ore, a permesso contrattuale retribuito, o,
infine, regolata come permesso non retribuito con le relative trattenute sulle
competenze mensili.
Ricordiamo che in base alle vigenti
disposizioni della Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro in tema di
flessibilità di orario è possibile lo spostamento di orario:
-
in accoglimento di espressa richiesta del lavoratore: compatibilmente con
le esigenze di servizio, l’Azienda -tramite il Responsabile della Unità - può
accordare al singolo dipendente di anticipare ovvero posticipare, in via non
occasionale, l’orario di inizio della prestazione lavorativa (rispetto a quello
di inizio previsto per la Unità Organizzativa), con un minimo di 5 minuti -e
multipli di 5 minuti- fino ad un massimo
di 15 minuti, con correlato spostamento del termine finale dell’orario di
lavoro giornaliero.
-
in caso di esigenze di servizio: l’Azienda, tramite il Responsabile della
Unità, può decidere di posticipare, in via non occasionale, l’orario di inizio
della prestazione lavorativa del singolo dipendente (rispetto a quello di
inizio previsto per la Unità Organizzativa) con un minimo di 5 minuti -e
multipli di 5 minuti- fino ad un massimo
di 30 minuti, con correlato spostamento del termine dell’orario di lavoro
giornaliero;
Il personale che fruisce dello
spostamento dell’orario di lavoro, può fruire altresì, in
quanto espressamente autorizzato dal Responsabile, dell’elasticità
giornaliera di orario nel limite massimo di 30 minuti.
Lo spostamento di orario non può essere
autorizzato nei confronti del personale con orario di lavoro in turni ovvero
con orario compreso nel nastro orario extra standard.
Tutti i colleghi a tempo pieno sono
tenuti ad effettuare l’intervallo giornaliero di 60 minuti in essere presso
l’Unità Organizzativa di appartenenza.
Il collega delle Aree professionali
può avanzare formale richiesta scritta al Responsabile della propria Unità
volta ad ottenere la concessione di effettuare in via
non occasionale un intervallo meridiano della durata di 30 minuti, in deroga a
quanto in via generale praticato nell’unità organizzativa di assegnazione.
Il Responsabile potrà concedere la
riduzione dell’intervallo nel caso in cui tale riduzione non incida
sulle esigenze tecniche, organizzative e produttive della Unità organizzativa
(ad es. in termini di sicurezza fisica, di ricadute quali l’incremento della
prestazione oltre il normale orario di lavoro).
Ferme restando le disposizioni di
legge che prevedono l’obbligo di effettuazione
dell’intervallo in caso di prestazione di lavoro superiore alle 6 ore, ogni dipendente part
time può chiedere di fruire o meno dell’intervallo all’interno dell’orario
di lavoro giornaliero secondo le modalità di seguito definite. Laddove previsto
esso dovrà essere formalizzato nel contratto di lavoro a tempo parziale.
La durata dell’intervallo sarà,
quindi:
a)
per i part time verticali (nonché per le giornate a tempo pieno
dei part time misti),
-
di 60
minuti, (30 minuti per i casi specificatamente autorizzati);
b)
per i part time orizzontali (nonché per le giornate a tempo
parziale dei part time misti),
-
di 15 o
30 minuti.
In ogni
caso, al rientro dall’intervallo, dovrà essere svolta dai predetti lavoratori
una prestazione lavorativa significativa pari ad almeno 30 minuti.
L’intervallo continua ad essere
attuato fra le ore 13,25 e le ore 14,45, ovvero, con inizio non prima delle ore
12,00 e non dopo le ore 14,40, laddove lo giustifichino le circostanze
obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze di servizio con
particolare riferimento a quelle connesse all’orario
di sportello.
L’eventuale ritardato inizio e/o l’anticipato termine dell’intervallo
giornaliero non sono considerati prestazione
lavorativa.
Sono contrattualmente considerate giornate
semifestive: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, presso ciascun Comune, la ricorrenza del Santo
Patrono; per il personale il cui normale orario preveda la prestazione in
giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di
Pasqua.
Nelle giornate semifestive:
-
il personale a tempo pieno, fatta eccezione per quello di custodia e guardiania, deve rendere una prestazione lavorativa pari a
5 ore,
-
il personale a tempo parziale anticipa l'orario di uscita in modo da
rendere la prestazione lavorativa proporzionalmente ridotta rispetto a quella
del personale a tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione
lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata.
Si rammenta nella circostanza che la fruizione di ferie, dei permessi ex festività ovvero della
riduzione di orario/sospensione dell’attività lavorativa di cui al capitolo 6
in giornata semifestiva si computa a giornata intera.
Qualora le festività civili (25 aprile, Anniversario della
Liberazione - 1° maggio, Festa del Lavoro - 2 giugno, Festa della Repubblica)
coincidano con la domenica, il lavoratore può optare
per il compenso aggiuntivo o per una giornata di permesso da fruirsi
compatibilmente con le esigenze di servizio.
1) Al
Personale possono essere concessi permessi retribuiti, da giustificarsi al
rientro in servizio con idonea documentazione:
a) 3 giorni lavorativi in caso di morte del:
o
coniuge anche legalmente separato,
o
parente entro il 2° grado, anche non convivente,
o
soggetto componente la famiglia anagrafica (cioè
iscritto nel proprio stato di famiglia), ovvero parente o affine purché
conviventi.
Il suddetto permesso retribuito per lutto è
cumulabile con eventuali ulteriori permessi dovuti per
lo stesso evento nei confronti di altri soggetti di cui sopra.
Esso,
inoltre, può essere cumulato con i 3 giorni di permesso retribuito spettanti al
ricorrere delle specifiche condizioni stabilite dall’art. 1 del DPCM n. 278/00
in tema di assistenza dovuta a grave infermità. Tale
permesso può essere fruito entro sette giorni a partire dal giorno in cui si è
verificato l’evento.
b) 2 giorni lavorativi per la nascita del
figlio. Il permesso resta
quantitativamente determinato in due giorni a prescindere che il lieto evento
riguardi un figlio/a o più figli.
Tale permesso può essere fruito entro sette
giorni dal verificarsi dell’evento.
c) 1 giorno in occasione di trasloco
documentato (fattura del trasloco, ovvero comunicazione
all’Azienda di cambio di residenza e/o domicilio).
d) In caso
di trasferimenti disposti d’ufficio che comportino
l’effettuazione di trasloco nei termini previsti dalla normativa contrattuale
nazionale, al personale interessato competono:
o
1 giorno di permesso retribuito
per trasferimenti in località distanti da oltre 100 e fino a 300 km dal luogo
di residenza;
o
2 giorni di permesso retribuito per
trasferimenti oltre 300 km.
Il Personale che intende fruire di tale
tipologia di permesso deve fornire comunicazione al
Responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza con congruo preavviso.
2) Al
personale appartenente alle Aree professionali che abbia
superato il periodo di prova ed abbia già esaurito le ferie relative all’anno in corso e agli anni
precedenti, i permessi ex festività e l’eventuale credito di banca delle ore
spettanti, il Responsabile dell’Unità di appartenenza può concedere
permessi orari retribuiti:
a) per comprovati gravi motivi di carattere
personale/familiare, purché documentati,
b) per visite mediche specialistiche non effettuabili
al di fuori dell’orario di lavoro comprovate da idonea certificazione.
In tale ambito il Responsabile, di concerto con
l’Ufficio Risorse Umane competente, valuterà con la
massima considerazione, ove segnalata, ai fini della concessione di tali
permessi retribuiti, la condizione dei dipendenti affetti da malattie di
carattere oncologico, sindrome da immunodeficienza acquisita, TBC e patologie
di analoga gravità.
I
permessi di cui al presente paragrafo sono sostitutivi delle analoghe
previsioni di cui all’art. 4, comma 1, della Legge n. 53/00, e si applicano
anche alle famiglie di fatto.
In linea con i principi di cui alla
legge 53/2000 che si intendono qui richiamati:
a ) il dipendente, superato il periodo di prova,
può chiedere 5 giorni di permesso non retribuito, per ogni anno solare, per
motivi di carattere personale o familiare,
b) il dipendente, superato il periodo di prova,
ha comunque diritto ad ulteriori 5 giorni di permesso
non retribuito, per ogni anno solare, per assistenza per malattia -comprovata
da idonea documentazione medica- di:
-
coniuge, figli (anche adottivi/affidati), genitori, fratelli, nipoti “ex filio”,
- ogni
altro soggetto purché convivente con l’interessato.
In
sostituzione dei permessi sub a), il dipendente, ancorché abbia già fruito dei
permessi sub b), ricorrendo nuovamente tale fattispecie, ha diritto di fruire di ulteriori 5 giorni di permesso non retribuito.
I
giorni di permesso di cui al punto b) che precede non possono essere collegati
a giorni di ferie nel periodo giugno-settembre e nel periodo dal 15 dicembre al
15 gennaio e per i figli (anche adottivi/affidati) di età
compresa tra i 3 e gli 8 anni si intendono aggiuntivi a quanto previsto
dall’art. 47 D.Lgs. n.
151/01 (cd. “permessi per malattia del figlio”).
Nei
casi di cui alla lettera a) la richiesta scritta dell’interessato deve essere
inoltrata all’Ufficio Risorse Umane di competenza che, di concerto con il
Responsabile dell’Unità, fatte salve le esigenze di carattere tecnico
organizzativo, deciderà per il suo accoglimento o per segnalare all’interessato
gli elementi ostativi all’accoglimento medesimo.
Nei
casi di cui alla lettera b) la richiesta scritta dell’interessato deve essere
inoltrata all’Ufficio Risorse Umane di competenza per il tramite del
Responsabile dell’Unità.
I
permessi di cui al presente paragrafo si applicano anche alle famiglie di fatto.
I
lavoratori studenti possono beneficiare di permessi retribuiti per motivi di
studio nella misura di seguito indicata, sulla base della presentazione
relativa idonea documentazione:
scuole medie inferiori e superiori:
a)
permessi retribuiti nelle giornate di prova
d’esame più il tempo di viaggio per il raggiungimento della sede di esame;
b)
ulteriori 8 giorni di permesso retribuito
all’anno, non frazionabili in mezze giornate, per il numero degli anni -più due-
di corso legale degli studi;
c)
ulteriori 8 giorni di permesso retribuito,
frazionabili in due periodi, da fruire nell’intero ciclo di corso di studi.
d)
un periodo di aspettativa non retribuita
di 30 giorni di calendario, anche frazionabile in non più di due periodi, da
fruirsi una sola volta per ciclo di studi di scuola media inferiore o
superiore, di cui almeno la metà (15 giorni) in occasione degli esami di
licenza o di diploma.
Sulla base della presentazione di
tutta la documentazione di rito, i permessi retribuiti di cui alle lettere a),
b), c), secondo i limiti annui previsti, vanno richiesti al Responsabile della Unità anche dai lavoratori studenti per gli esami
relativi agli anni intermedi sostenuti da privatisti. Il congedo di cui sub d)
spetta, superato il periodo di prova, e previa richiesta scritta, per il
tramite del Responsabile della Unità, all’Ufficio
Risorse Umane competente, con due mesi di preavviso.
università:
a)
3 giorni
di permesso retribuito (non frazionabili in mezze giornate), in occasione di ogni singolo esame sostenuto. In caso di
esame scritto ed esame orale previsti dal piano di studi come due esami
separati, le 3 giornate di permesso retribuito vanno concesse per ciascuna
prova; nel caso invece in cui le prove siano parti di unico esame al lavoratore
studente vanno riconosciuti complessivamente 3 giorni lavorativi di permesso
retribuito;
b)
5
giorni di permesso retribuito in occasione della preparazione dell’esame di laurea più 1 giorno di permesso retribuito
coincidente con quello dell’esame di laurea;
c)
3
giorni di permesso retribuito in occasione della preparazione dell’esame di laurea magistrale più 1 giorno di permesso
retribuito coincidente con l’esame di laurea magistrale;
d)
un periodo di aspettativa non
retribuita non superiore a 180 giorni di calendario per il conseguimento della
laurea, anche magistrale, frazionabile sino ad un massimo di tre periodi,
ognuno dei quali non inferiore a 15 giorni di calendario e da fruirsi una sola
volta per ciclo di studi.
I permessi retribuiti di cui alle
lettere a), b), c), vanno richiesti al Responsabile della UOG.
L’interessato dovrà presentare al rientro la relativa documentazione
giustificativa. Il congedo di cui sub d) spetta, superato il periodo di prova,
e previa richiesta scritta supportata da idonea documentazione, per il tramite
del Responsabile della UOG, all’Ufficio Risorse Umane
competente, con due mesi di preavviso.
Superato il periodo di prova, il
dipendente può chiedere, per motivi di studio, familiari, personali o per lo
svolgimento delle attività di volontariato (L. n.
266/91) un’aspettativa non retribuita della durata massima
di un anno, frazionabile in più periodi singolarmente considerati non inferiori
ai 5 giorni.
La richiesta scritta di aspettativa che verrà valutata dall’azienda
compatibilmente con le esigenze di servizio, supportata dalla documentazione
del caso, va trasmessa per il tramite del Responsabile della Unità all’Ufficio
Risorse Umane di competenza. Detta Struttura per lo stesso tramite fornirà
riscontro all’interessato.
Trascorso il periodo di aspettativa per malattia alle condizioni e nei modi
stabiliti dal contratto collettivo nazionale tempo per tempo vigente, il
personale che non risulti in grado di riprendere servizio potrà fruire, a
richiesta, di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, della durata
massima di un anno, alle stesse condizioni già regolate dalla suddetta
aspettativa per malattia (nel senso che la/e richiesta/e dovrà/nno essere supportate da idonea certificazione medica).
Nel caso in cui risulti
che la fruizione di detta ulteriore aspettativa di un anno sia effettuata a
mese/i o frazione di mese e che detti periodi risultino intervallati da
servizio effettivo inferiore a 3 mesi continuativi, ai fini del computo
dell’ulteriore anno di aspettativa saranno sommati tutti i mesi e le frazioni di
mese.
Ferme
le disposizioni in materia previste dal D.Lgs.
151/2001 -e successive modifiche e integrazioni- e dal contratto collettivo
nazionale tempo per tempo vigente, a far tempo dalla comunicazione
dello stato di gravidanza e fino all’ultimo giorno di servizio prima
dell’inizio del periodo di assenza obbligatoria previsto dalla legge, la
lavoratrice ha diritto:
- a non essere
spostata o trasferita dalla Filiale o dalla Direzione Centrale di
assegnazione,
-
di essere adibita, avanzando apposita richiesta
scritta all’ufficio Risorse Umane di competenza, a mansioni diverse da quelle
cui è addetta, ove queste comportino una prestazione di lavoro contraddistinta
da prevalente posizione ortostatica o comunque da
particolare gravosità. Successivamente al terzo mese
di gravidanza, l’interessata può richiedere l’esenzione da mansioni che
comportino posture fisse in posizione seduta. Le richieste devono essere
documentate da idonea certificazione medica.
Al
personale assente per il congedo anticipato per maternità con complicazioni
patologiche compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione
goduta in servizio per l’intera durata di astensione da
lavoro determinata dalla competente all’Azienda Sanitaria Locale (con
riferimento al luogo di residenza), con le modalità di cui al D.Lgs. 151/01.
Il
rientro del dipendente che abbia fruito dei congedi previsti dal D.Lgs.
151/2001 avviene, salvo espressa rinuncia, nella stessa unità organizzativa ove
era occupato al momento dell’inizio del congedo ovvero in altra ubicata nello
stesso Comune.
Il
personale che fruisce dei periodi di riposo giornaliero di cui agli artt. 39,
40, 41 del D.Lgs. 151/01 (c.d. “permessi per allattamento”), può
avanzare richiesta scritta all’Ufficio Risorse Umane di competenza, di
spostamento dell’intervallo meridiano, comunque con
inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40; tale richiesta verrà
accolta dal suddetto ufficio fatte salve le esigenze tecnico organizzative del
Unità Organizzativa di assegnazione.
La
dipendente in stato di gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per
partecipare al corso di preparazione al parto presso strutture pubbliche, o
convenzionate con le medesime, per la durata del corso stesso. L’interessata
dovrà comunicare al proprio Responsabile, con un preavviso di almeno 5 giorni,
le date previste per la partecipazione al suddetto corso che
sarà successivamente documentata con apposita attestazione di presenza
rilasciata della relativa struttura.
Ferme
le previsioni di legge che regolano il congedo parentale,
alla lavoratrice madre viene concesso, su richiesta
scritta inoltrata all’Ufficio di Risorse Umane di competenza, un periodo di
aspettativa non retribuita aggiuntiva di 3 mesi da fruirsi, anche in via
frazionata, fino al compimento del 3° anno di età del figlio. In caso di parto
gemellare detto periodo di aspettativa non retribuita è
raddoppiato.
I
benefici di cui sopra possono essere richiesti anche dalla madre adottiva/affidataria del minore di 3 anni e fino al compimento del
3° anno di età dello stesso.
In
luogo della lavoratrice madre, il lavoratore padre può utilizzare il suddetto
congedo in caso di morte o grave
infermità della madre, abbandono
del figlio da parte della madre, affidamento
esclusivo del figlio al padre.
Viene confermata quasi tutta la normativa prevista dagli accordi di armonizzazione, con alcune novità:
- durata: i contratti a tempo parziale potranno avere una durata variabile compresa tra 6 mesi a 3 anni (prima era o 6 mesi, o 3 anni);
- limiti numerici: la concessione di part-time può superare il 20% dell’organico di Area (limite prima esistente);
- domande pregresse: tutte le domande in essere al 25/7/12 vengono accolte;
- criteri di accoglimento: (tutti confermati) handicap, assistenza familiari invalidi, figli minori di 3 anni, figli con età compresa tra 3 e 13 anni, assistenza familiari malati, motivi di studio o volontariato;
- elasticità orario in ingresso: 45 minuti, come prima;
- buono pasto solo
di 5,16 se viene effettuato l’intervallo il buono pasto di 4 euro non è più
previsto. Il part-time che non effettua l’intervallo, può rimodulare il proprio orario di lavoro in modo da prevedere
una pausa di 15 o 30 minuti, purché dopo l’intervallo stesso lavori ancora
almeno mezz’ora. In tal caso percepirà il ticket pieno pari ad € 5,16.
La modulistica con tutte le informazioni è disponibile nell’intranet aziendale sezione normativa - Regole
in materia di prestazione di lavoro a tempo parziale.
l) Assegno per familiari portatori di Handicap
Confermata la previsione che prevede l’erogazione di una provvidenza di € 2.300,00 per figli e coniuge portatore di handicap grave
Sulla mobilità ferme restando le norme del CCNL (30 km dalla sede di lavoro per aree prof. con 22 anni di servizio e 45 anni di età; 50 km per QD1 e QD2 con 22 anni di servizio e 47 anni di età).
Per quanto riguarda i limiti chilometrici, quando i trasferimenti sono disposti ad iniziativa dell’azienda, occorre il consenso del lavoratore quando la distanza dalla sua residenza/domicilio sia superiore a:
· 25 km per i part-time
· 70 km per le aree professionali
· 90 km per i QD1 e QD2
sempre che il trasferimento non costituisca avvicinamento alla residenza.
Ovviamente, resta fermo l’obbligo del consenso per trasferimento di personale che fruisce della L. 104/91 e assistenza figli fino a 3 anni.
I limiti suddetti non si applicano in caso di mobilità conseguente a chiusura e/o cessazione totale o parziale di attività ovvero significativa riduzione delle attività ovvero ancora di chiusura/accorpamento di filiale.
Negli stessi casi di cui sopra, per mantenere i colleghi interessati negli ambiti territoriali previsti dalla normativa nazionale sarà invece possibile derogare all’art.2103 del c.c. attribuendo al dipendente mansioni inferiori.
n) L’indennità di pendolarismo viene modificata rispetto alla normativa precedente.
Ai trasferimenti disposti dal 1/7/12 su iniziativa dell’azienda, esclusivamente nel caso di spostamenti superiori a 25 km (50 km A/R) calcolati tra residenza/domicilio e nuova sede di lavoro, sono previsti i seguenti rimborsi per chilometro:
|
|
Distanza (A/R in km) da |
Contributo (€ lordi) |
0 - 50 km |
franchigia |
51 - 75 km |
€ 0,65 |
76 - 100 km |
€ 0,70 |
101 - 120 km |
€ 0,75 |
121 - 140 km |
€ 0,85 |
Oltre 140 km |
€ 1,00 |
Gli importi (rivalutati rispetto 2007) previsti dalla tabella, funzionano secondo il meccanismo degli scaglioni e saranno riconosciuti per la durata di 6 anni dalla data del trasferimento.
Andranno invece a scadenza (sempre 6 anni) le indennità di pendolarismo erogati secondo le previgenti regole.
Trasferimenti a richiesta confermata la
precedente normativa.
Per tutti i dettagli vedi
nell’intranet aziendale sezione normativa: Regole in materia di mobilità
territoriale.
o) Orario di sportello / Servizio alla clientela
Allo scopo di impiegare al meglio il personale, riassorbire i dipendenti rilasciati dalle filiali accorpate nel Gruppo nonché aumentare la produttività, l’Azienda procederà ad un’estensione dell’orario giornaliero di sportello dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 20 ed all’apertura di filiali nella giornata di sabato.
I nuovi orari dovrebbero riguardare, almeno in fase iniziale, circa 600 filiali.
In deroga al CCNL, chi lavora il sabato avrà comunque l’orario settimanale distribuito su 5 giornate, anche non consecutive e di differente durata. Tolte le ore lavorate al sabato, le rimanenti ore saranno ripartire in modo uniforme sulle altre 4 giornate.
Nel caso di orario di lavoro giornaliero superiore alle 6 ore, sarà sempre previsto l’intervallo di un’ora.
L’illustrazione dei piani commerciali relativi alle nuove articolazioni di orario formerà oggetto quanto a filiali interessate, tempi, durata e modalità, di informativa preventiva nell’ambito del Comitato di Consultazione (OO.SS. - azienda).
E’ prevista la possibilità di svolgere attività commerciali “fuori sede” (cioè all’esterno delle filiali).
In tale eventualità sarà necessario attenersi rigorosamente alla normativa in materia, svolgendo una chiara distinzione tra colleghi iscritti all’albo dei promotori finanziari e i non iscritti. I primi possono svolgere nei confronti dei risparmiatori sia attività di promozione che di collocamento di strumenti finanziari e servizi d'investimento in luogo diverso dalle dipendenze della banca. I secondi invece, non in possesso dell’iscrizione, dovranno sottostare a limitazioni molto più restrittive, pena la possibilità di incorrere in sanzioni anche molto gravi. Per questi ultimi l’azienda dovrà fornire una chiara ed esaustiva disciplina, in modo da evitare ogni possibile rischio.
L’accordo contiene l’impegno alla conferma a tempo indeterminato di tutto il personale oggi in servizio con contratto di apprendistato e di inserimento che avverrà con le procedure e le prassi sino ad oggi applicate. Nello specifico ci si riferisce alla continuità del rapporto di lavoro e applicazione del livello economico 3 area 1 livello senza riduzioni economiche anche con per i Contratti d’Inserimento.
I colleghi non confermati nel corso dl mese di ottobre verranno assunti senza soluzione di continuità
A fronte di queste conferme (circa 1300 colleghi) non si procederà alle assunzioni previste dall’accordo del 29 luglio 2011 (in totale circa 1.000).
Ci saranno incontri sull’andamento degli organici al fine di verificare le condizioni per l’assunzione dei Tempi Determinati.