Cosenza
TUTTO
SULLA NUOVA LEGGE 104/1992
Tutto
sulla 104/90 aggiornata al 2020
2011-Tutto quello che è cambiato Dlg 18/7/2011 n.
119 - L. 104 e Aspettativa 2 Anni
2011- La circolare esplicativa INPS a seguito Dlg 18-7-2011
n. 119
2010- Testo aggiornato al 2010 della L.104/1992
2010- Circolare INPS del 3-12-2010 n. 155
2011
-Messaggio INPS del 27-1-2011 n. 1740 relativo alla circolare
155
Legge
104 - Ferie e giorni di Permesso
Legge
104 - Per se stessi
IMPORTANTE
- A chi e per quali soggetti spettano permessi 104
Lavoratore con L.104 scaduta in corso di Rinnovo
MODULI
- INPS CONGEDI STRAORDINARI
Modulo INPS Congedo Straordinario FIGLI
Modulo INPS Congedo Straordinari GENITORI
Modulo INPS Congedo Straordinario FRATELLI E SORELLE
Modulo INPS Congedo Straordinario CONIUGE
INPS
CONGEDI STRAORDINARI
2012- Congedo straordinario 2 anni Retribuito - Tutto quello
che devi sapere (agg. 2-10-2012)
2013- Disabili Congedo S.- allargato anche ad altri parenti
- circ. INPS 15/11/2013 n.159
2013- Disabili Congedo S.- Allargato anche ad altri parenti-
Corte Cost. 3/7/2013 n. 203
GIORNI
DI PERMESSO L. 104 E TRASFERIMENTI
(Comma 3 = Situazione di gravità)
ART
33 L. 104/92. Agevolazioni. - [1. La lavoratrice madre
o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con handicap in situazione di gravità accertata
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal
lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato
a tempo pieno presso istituti specializzati.] (7)
2.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di
due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento
del terzo anno di vita del bambino.
3.
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata
a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato,
che assiste persona con handicap in situazione di gravità,
coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero
entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della
persona con handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano
anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti
o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso
mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa,
anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può
essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente
per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione
di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con
handicap in situazione di gravità, il diritto è
riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che
possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto
di prestare assistenza nei confronti di più persone
in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti
del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado
o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazione di gravità
abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
(8)
3-bis.
Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma
3 per assistere persona in situazione di handicap grave,
residente in comune situato a distanza stradale superiore
a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore,
attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea,
il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.
(9)
4.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli
previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971,
si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del
medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché
quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
5.
Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio
della persona da assistere e non può essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede. (10)
6.
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire alternativamente dei permessi di cui
ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferita in altra sede, senza il
suo consenso.
7.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche agli affidatari di persone handicappate in situazione
di gravità.
7-bis.
Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento
della responsabilità disciplinare, il lavoratore
di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente
articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza
o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima
fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a caricodella finanza pubblica». (11)
[Consulta
la scheda di approfondimento sui permessi lavorativi ]
[Consulta
la scheda di approfondimento su scelta prioritaria della
sede e rifiuto al trasferimento]
(7)
Il primo comma dell'articolo 33 è stato abrogato
dall'articolo 86 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151. Si veda ora l'articolo 33 del decreto citato.
(8) Comma così modificato dall'articolo 24, comma
1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. L'ultimo periodo
è stato aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera
a), del Decreto Legislativo 19 luglio 2011, n. 119.
(9)
Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del
Decreto Legislativo 19 luglio 2011, n. 119.
(10)
Comma così modificato dall'articolo 24, comma 1 della
Legge 4 novembre 2010, n. 183. Su tali aspetti si veda ora
la Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155
(11) Comma aggiunto dall'articolo 24, comma 1 della Legge
4 novembre 2010, n. 183. Su tali aspetti si veda ora la
Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155

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